Si informa l’utenza che, a seguito dell’approvazione della Legge 30 dicembre 2025, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, all’articolo 1 comma 513 è stata apportata una modifica all’ articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
In particolare, la nuova formulazione prevede che le dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno cittadino per nascita – ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992 possano essere presentate entro tre anni, e non più entro un anno, dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
Contestualmente, per tali dichiarazioni è stata disposta la gratuità a partire dal 1 gennaio 2026, giorno di entrata in vigore delle nuove disposizioni, che non avranno però carattere retroattivo.
Pertanto, non è previsto alcun rimborso per le istanze già presentate. Allo stesso modo, le dichiarazioni di cui all’articolo 1, comma 1-ter, del Decreto Legge n. 36/2025 da rendersi entro il 31 maggio p.v. dovranno continuare a essere corredate dalla ricevuta di pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno.