TRASMISSIONE NON AUTOMATICA DELLA CITTADINANZA ITALIANA ALLA NASCITA TRAMITE TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI NASCITA
In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.
Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla conclusione positiva del procedimento. Le fattispecie di cui al comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025 sono GRATUITE per le dichiarazioni rese dal 01/01/2026.
Nel primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:
- uno dei genitori è cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
- entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita (modulo dichiarazione 1) o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, del minore, da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio. In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di tre anni sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti e la dichiarazione viene resa entro le 23.59 di Roma del 31 MAGGIO 2026:
- persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione,cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
- figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
- la dichiarazione (modulo dichiarazione 2) dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine;
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di un dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
Si reitera che tale dichiarazione è possibile esclusivamente per i minori stranieri nati da genitore che sia cittadino italiano per nascita (jure sanguinis).
La dichiarazione di volontà di acquisto deve essere resa da entrambi i genitori, previo appuntamento da fissare inviando una mail a wellington.embassy@esteri.it, nella quale si dovranno allegare tutti i documenti a corredo della richiesta. Solo successivamente alla verifica positiva verrà fissato l’appuntamento.
In entrambi i casi di trasmissione non automatica i documenti da presentare sono i seguenti:
- Copia originale dell’Atto di nascita rilasciato dal Births, Marriages and Deaths (BDM), apostillato e tradotto dal NZ Department of Internal Affairs o da qualsiasi altro traduttore registrato presso la New Zealand Society of Translators & Interpreters;
- dichiarazione di volontà d’acquisto della cittadinanza italiana ex articolo 4, comma 1–bis, lettera b), della legge n. 91/1992 oppure ex articolo 1, comma 1–ter, del decreto legge n. 36/2025;
- estratto completo dell’atto di nascita del padre e/o della madre cittadini per nascita (oppure il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre e/o della madre);
- (eventuale) documentazione aggiuntiva comprovante che uno dei genitori è cittadino italiano ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) o b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
- (eventuale) documentazione comprovante la qualità di tutore o la condizione di unico genitore del minore;
Si prega di inviare tale documentazione via email a wellington.embassy@esteri.it per un’iniziale valutazione.
Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.
RICHIESTE DI REGISTRAZIONE DI ATTI NON EMESSI IN NUOVA ZELANDA
Prima di procedere all’invio in Ambasciata, si prega di verificare le modalita’ di legalizzazione/apostilla dell’Atto attraverso le Autorita’ diplomatica/consolari italiane nel Paese di emissione dell’Atto.
Gli Atti emessi in lingua diversa dall’inglese devono essere tradotti direttamente in Italiano (non sono ammesse le doppie traduzioni (ad esempio, da Spagnolo a Inglese e poi da Inglese a Italiano); tale traduzione dovra’ essere apostillata laddove previsto o dichiarata conforme all’originale dalle Autorita’ diplomatico-consolari italiane nel Paese di emissione dell’Atto.