{"id":2565,"date":"2025-07-09T10:28:58","date_gmt":"2025-07-08T22:28:58","guid":{"rendered":"https:\/\/ambwellington.esteri.it\/?page_id=2565"},"modified":"2026-03-04T14:30:52","modified_gmt":"2026-03-04T02:30:52","slug":"trasmissione-non-automatica-della-cittadinanza-italiana-alla-nascita-tramite-trascrizione-dellatto-di-nascita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambwellington.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/trasmissione-non-automatica-della-cittadinanza-italiana-alla-nascita-tramite-trascrizione-dellatto-di-nascita\/","title":{"rendered":"Acquisto della Cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori nati all\u2019estero)"},"content":{"rendered":"<p><strong>TRASMISSIONE <u>NON<\/u> AUTOMATICA DELLA CITTADINANZA ITALIANA ALLA NASCITA TRAMITE TRASCRIZIONE DELL\u2019ATTO DI NASCITA<\/strong><\/p>\n<p>In due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36\/2025, i\u00a0<strong>figli minorenni nati all\u2019estero<\/strong>\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>minore<\/strong>\u00a0che ne beneficia\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0sar\u00e0\u00a0<strong>cittadino per nascita<\/strong>\u00a0o\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla conclusione positiva del procedimento. Le fattispecie di cui al <strong><u>comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e comma 1-ter dell\u2019articolo 1 del decreto-legge n. 36\/2025 sono GRATUITE per le dichiarazioni rese dal 01\/01\/2026.<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Nel primo caso (<u>comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992<\/u>)\u00a0<\/strong>i seguenti presupposti devono essere posseduti\u00a0<strong>congiuntamente<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori \u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino\u00a0<u>per nascita<\/u>.\u00a0<\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero\u00a0<em>iuris communicatione<\/em> (art. 14 della legge n. 91\/1992).<\/li>\n<li><strong><u>entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0\u00a0<\/strong> <strong>di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita<\/strong>\u00a0(<a href=\"https:\/\/ambwellington.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/DICHIARAZIONE-DI-VOLONTA_CASO-1.pdf\">modulo dichiarazione 1)<\/a> o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione, del minore, da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio. In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di tre anni sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>secondo caso<\/strong>\u00a0<strong>(<u>comma 1-ter dell\u2019articolo 1 del decreto-legge n. 36\/2025 e succ. mod<\/u>)\u00a0<\/strong>si applica quando sussistono\u00a0<strong>tutte\u00a0<\/strong>le condizioni seguenti e la dichiarazione viene resa entro le 23.59 di Roma del <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>31 MAGGIO 2029<\/strong><\/span>:<\/p>\n<ul>\n<li>persone\u00a0<strong><u>minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione<\/u><\/strong>,cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al\u00a0<strong>24 maggio 2025<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>figli di cittadini\u00a0<u>per nascita <\/u><\/strong><strong>che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992.\u00a0<\/strong>In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li>la dichiarazione (<a href=\"https:\/\/ambwellington.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/DICHIARAZIONE-DI-VOLONTA_CASO-2.pdf\">modulo dichiarazione 2<\/a>) dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare\u00a0<strong><u>entro il 31 maggio 2029<\/u><\/strong>. Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine;<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di un dipendente delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile.<\/strong>\u00a0Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<p>Si reitera che tale dichiarazione \u00e8 possibile esclusivamente per i minori stranieri nati da genitore che sia cittadino italiano per nascita (jure sanguinis).<\/p>\n<p>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto deve essere resa da entrambi i genitori, previo appuntamento da fissare inviando una mail a <a href=\"mailto:wellington.embassy@esteri.it\">wellington.embassy@esteri.it<\/a>, nella quale si dovranno allegare tutti i documenti a corredo della richiesta. Solo successivamente alla verifica positiva verr\u00e0 fissato l\u2019appuntamento.<\/p>\n<p>In entrambi i casi di trasmissione non automatica i <strong>documenti da presentare<\/strong> sono i seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>Copia originale dell\u2019Atto di nascita rilasciato dal Births, Marriages and Deaths (BDM), apostillato e tradotto dal NZ Department of Internal Affairs o da qualsiasi altro traduttore registrato presso la\u00a0<a class=\"\" href=\"https:\/\/nzsti.org\/\" data-focus-mouse=\"false\">New Zealand Society of Translators &amp; Interpreters<\/a>;<\/li>\n<li>dichiarazione di volont\u00e0 d\u2019acquisto della cittadinanza italiana ex articolo 4, comma 1\u2013bis, lettera b), della legge n. 91\/1992 <u>oppure<\/u> ex articolo 1, comma 1\u2013ter, del decreto legge n. 36\/2025;<\/li>\n<li>estratto completo dell&#8217;atto di nascita del padre e\/o della madre cittadini per nascita (oppure il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre e\/o della madre);<\/li>\n<li>(eventuale) documentazione aggiuntiva comprovante che uno dei genitori \u00e8 cittadino italiano ai sensi dell\u2019articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) o b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91;<\/li>\n<li>(eventuale) documentazione comprovante la qualit\u00e0 di tutore o la condizione di unico genitore del minore;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si prega di inviare tale documentazione via email a <a href=\"mailto:wellington.embassy@esteri.it\">wellington.embassy@esteri.it<\/a>\u00a0 per un&#8217;iniziale valutazione.<\/p>\n<p>Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l\u2019interessato, una volta divenuto maggiorenne, pu\u00f2 fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>RICHIESTE DI REGISTRAZIONE DI ATTI NON EMES<\/strong><strong>SI IN NUOVA ZELANDA<\/strong><\/p>\n<p>Prima di procedere all\u2019invio in Ambasciata, si prega di verificare le modalita\u2019 di legalizzazione\/apostilla dell\u2019Atto attraverso le Autorita\u2019 diplomatica\/consolari italiane nel Paese di emissione dell\u2019Atto.<\/p>\n<p>Gli Atti emessi in lingua diversa dall\u2019inglese devono essere tradotti direttamente in Italiano (non sono ammesse le doppie traduzioni (ad esempio, da Spagnolo a Inglese e poi da Inglese a Italiano); tale traduzione dovra\u2019 essere apostillata laddove previsto o dichiarata conforme all\u2019originale dalle Autorita\u2019 diplomatico-consolari italiane nel Paese di emissione dell\u2019Atto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"TRASMISSIONE NON AUTOMATICA DELLA CITTADINANZA ITALIANA ALLA NASCITA TRAMITE TRASCRIZIONE DELL\u2019ATTO DI NASCITA In due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36\/2025, i\u00a0figli minorenni nati all\u2019estero\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana. Il\u00a0minore\u00a0che ne beneficia\u00a0non\u00a0sar\u00e0\u00a0cittadino [&hellip;]","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":90,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2565","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambwellington.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2565","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambwellington.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambwellington.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambwellington.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambwellington.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2565"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/ambwellington.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2565\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4298,"href":"https:\/\/ambwellington.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2565\/revisions\/4298"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambwellington.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/90"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambwellington.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2565"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}